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FAQ

SEZIONE GENERALE

 

SPID E FAST IT

 

PASSAPORTI (domande relative al rilascio del passaporto)

 

CARTA D’IDENTITA‘ ELETTRONICA (CIE)  (domande relative al rilascio della carta CIE)

 

A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (domande relative all’anagrafe)

 

STATO CIVILE (domande relative alla registrazione di atti di stato civile: nascite, matrimonio, etc.)

 

CITTADINANZA (domande relative alla cittadinanza italiana, alla rinuncia, al riacquisto, etc.)

 

 

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SEZIONE “PASSAPORTI”

Chi può richiedere il rilascio del passaporto al Consolato?
Possono richiedere il passaporto i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) del competente Comune italiano.

 

Come può essere presentata la richiesta di passaporto? C’è uno sportello consolare aperto a San Gallo?
A seguito dell’introduzione del passaporto elettronico, con dati biometrici, è necessario recarsi personalmente presso il Consolato (quando il richiedente ha età superiore agli anni 12), negli orari di apertura al pubblico, per la rilevazione delle impronte digitali.
Per i minori di anni 12, invece, la domanda potrà essere spedita per posta. In tale caso la procedura può esaurirsi per corrispondenza (vedasi link).
Per i residenti nell’area di San Gallo, è prevista la possibilità di presentare la domanda di passaporto presso il Centro Socio Culturale, Unterer Graben n.1 a San Gallo, nei giorni e orari riportati al seguente link.

 

Quanto tempo prima della scadenza del passaporto è possibile chiedere il rilascio di un nuovo passaporto?
Non prima di sei mesi dalla scadenza a meno che l’attuale passaporto risulti deteriorato o esaurito nelle pagine. In caso di smarrimento o furto del passaporto è necessario sporgere denuncia presso le locali Autorità di Polizia e poi richiedere il rilascio del passaporto al Consolato, producendone relativa copia.

 

Qual è la validità del passaporto?
La validità temporale differisce in base all’età del titolare:
• per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
• per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
• per i maggiorenni la validità è di 10 anni.

 

Quanto costa ottenere il rilascio del passaporto?
La tariffa prevista per il rilascio del passaporto è indicata sul sito web del Consolato Generale al seguente link.

 

Quali caratteristiche devono avere le foto per il passaporto elettronico?
All’interno dell’allegato documento sono riportati alcuni esempi di fotografie conformi agli standard previsti dalla vigente normativa e, pertanto, idonee alla procedura per il rilascio del nuovo passaporto.

 

Quando il rilascio del passaporto è gratuito?
Il rilascio del passaporto è gratuito nei seguenti casi:

  • il richiedente è considerato emigrante ai sensi del T.U. 13.11.1919. L’art. 10 del T.U. stabilisce che “è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e regolamenti sull’emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo”;
  • il richiedente necessita di rimpatrio consolare in Italia o rientra per prestare il servizio militare volontario;
  • il richiedente è indigente;
  • il richiedente è ministro di culto e religioso che sia missionario.

 

Quando è richiesto l’atto di assenso al rilascio del passaporto?
L’Atto di assenso è sempre necessario:

  1. quando viene richiesto il rilascio di un documento di viaggio in favore di minore, ai sensi dell’art. 3 lett. a) L.1185/67;
  2. quando il richiedente il passaporto ha figli minori. Questi deve sempre produrre al momento della presentazione della domanda, l’atto di assenso compilato e firmato dall’altro genitore, indipendentemente dalla nazionalità di quest’ultimo ed a prescindere se si tratti di convivente, coniuge, separato o divorziato (ex. art. 3 lett. b Legge 1185/67).

L’atto di assenso deve essere attuale, ossia deve essere prestato ad ogni istanza di passaporto.
In caso di separazione legale dei coniugi è sempre necessaria l’acquisizione dell’atto di assenso ad ogni nuova istanza di passaporto.
Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso, il richiedente può ottenere il passaporto esclusivamente tramite la pronuncia del Giudice tutelare competente per territorio in relazione alla residenza del/i minori coinvolti. Se questi ultimi sono residenti in questa circoscrizione consolare, il richiedente dovrà avviare la procedura di richiesta di emissione di un decreto consolare da parte del Console Generale a Zurigo.
Questo procedimento si avvia con la presentazione di un’istanza scritta dell’interessato, indicando i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato. La domanda deve inoltre contenere:
– informazioni dettagliate circa gli obblighi imposti alla responsabilità genitoriale ed all’affidamento del minore;
– l’ultimo indirizzo ed i contatti (telefono, email, etc.) del genitore non consenziente, in modo da agevolare l’attività successiva dell’Ufficio Consolare.
Si fa presente che, in fase istruttoria, l’Ufficio potrà richiedere documentazione supplementare a comprova delle dichiarazioni ricevute.
Se si verifica che le ragioni del dissenso dell’altro genitore sono effettivamente ingiustificate, il Console Generale, in qualità di Giudice Tutelare e con apposito Decreto, può autorizzare il rilascio del passaporto e/o della Carta d’identità.

 

Quali sono i tempi di attesa per ricevere il nuovo passaporto dal momento della presentazione della domanda?
Il passaporto viene rilasciato di norma a vista tranne i casi in cui sia necessario condurre indagini supplementari.

 

Qual è il passaporto idoneo per gli USA?
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del “Visa Waiver Program”, sono validi i seguenti passaporti:
• passaporto elettronico;
• passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
• passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.

Si può usufruire del “Visa Waiver Program” nei seguenti casi:
• se si viaggia esclusivamente per affari e/o per turismo
• se ci si reca negli Stati Uniti per non più di 90 giorni
• se si possiede il biglietto di ritorno.

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario il visto.
Il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni potrà compromettere la possibilità di beneficiare nuovamente del programma.
I minori sono ammessi al Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale.
N.B. I requisiti sopracitati possono essere modificati in qualsiasi momento: si suggerisce di verificare sempre la validità del proprio passaporto con le Autorità statunitensi prima della partenza (vedasi link).

 

Nel caso di cambio di indirizzo, come si può aggiornare il passaporto?
La variazione del luogo di residenza sul passaporto NON viene effettuata se l’interessato cambia indirizzo nel medesimo Comune/Località. Può essere richiesta, al contrario, laddove il connazionale si trasferisca in un altro Comune/Località e abbia già notificato tale variazione all’ufficio Aire di questo Consolato Generale.
In tale ultimo caso l’aggiornamento può essere effettuato esibendo il libretto presso lo sportello passaporti, negli orari di apertura al pubblico.
In alternativa, si potrà spedire il passaporto presso l’indirizzo del Consolato Generale, assieme ad una busta pre-compilata e pre-affrancata che verrà utilizzata per la restituzione del medesimo al titolare, una volta apportate le modifiche richieste.

 

Nel caso di matrimonio, la moglie deve richiedere modifiche al proprio passaporto?
Una volta sposata, la cittadina italiana NON acquista il cognome del coniuge e mantiene le generalità da nubile. E’ comunque prevista, a richiesta dell’interessata, la possibilità di indicare nella pagina 4 del passaporto la dicitura “cognome coniuge …”

 

Quale documento è necessario per viaggiare all’estero?
Sul sito web www.viaggiaresicuri.it sono disponibili informazioni aggiornate circa i documenti necessari per l’ingresso nel Paese richiesto.

 

Quando è necessaria la dichiarazione di accompagno per i minori degli anni 14?
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
La domanda, presentata presso l’Ufficio passaporti da entrambi i genitori, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori;
2. documento di viaggio del minore;
3. fotocopia del/i documento/i d’identità del/gli accompagnatore/i;

NB: nel caso in cui il minore sia affidato ad una compagnia aerea, occorrerà produrre documentazione attestante il volo; nel caso sia invece affidato ad un Ente, l’Ufficio acquisirà la relativa dichiarazione.

 

Quale documento può essere richiesto per un neonato all’estero? Qual è la procedura da seguire?
Generalmente per i neonati in questa circoscrizione consolare, figli di  cittadini esclusivamente italiani (ossia non muniti della doppia nazionalità italo/svizzera), questo Consolato riceve in modo automatico l’atto di nascita del bambino/a da parte dell’Ufficio di stato civile svizzero. Tale Atto viene trasmesso dal Consolato al Comune italiano competente alla trascrizione del medesimo.
Per richiedere il rilascio di un passaporto in favore di un neonato è pertanto essenziale sincerarsi presso il nostro settore anagrafe/AIRE (aire.zurigo@esteri.it) che sia stato acquisito il relativo Atto di nascita redatto su modello internazionale.
Solo nel momento in cui il minore risulta iscritto nell’anagrafe consolare, potrà essere introdotta presso lo scrivente una domanda volta al rilascio di un passaporto per minorenni. La richiesta di carta d’identità (documento comunque sufficiente per viaggiare in sicurezza nell’area dell’Unione europea e Schengen) non potrà essere avanzata sino a quando la procedura di iscrizione all’AIRE del minore non risulti perfezionata, con l’inserimento del nominativo del bambina/o all’interno di un apposito applicativo ministeriale.
Tutte le informazioni utili al fine di introdurre la domanda presso questi Uffici sono reperibili sul nostro sito internet al seguente link.

 

In quali circostanze può essere richiesto un secondo passaporto? Qual è la procedura da seguire?
Ai sensi del Decreto ministeriale 303/33 del 28/6/2010, il secondo passaporto può essere eccezionalmente rilasciato:

  • se per ”comprovate contingenze di carattere internazionale risulti opportuno l’uso di due distinti passaporti per l’ingresso o la permanenza in determinati Stati”
  • se “per  motivate ed indifferibili esigenze professionali, l’acquisizione dei visti o l’adempimento di altre procedure per l’autorizzazione all’ingresso in taluni Stati, comportino tempi di attesa incompatibili con le predette esigenze”.
    L’Ufficio emittente dispone, con provvedimento motivato, il rilascio del secondo passaporto ed in genere il deposito di uno dei due libretti presso l’Ufficio medesimo.
    Solitamente non vengono consegnati contemporaneamente entrambi i libretti al titolare.

Il richiedente il secondo passaporto dovrà presentarsi  presso questi Uffici, negli orari di apertura al pubblico, per la rilevazione delle impronte digitali. In tale contesto dovrà produrre, oltre alla documentazione prevista per il normale rilascio del passaporto, una lettera della Società/Ente per cui lavora, possibilmente in Italiano, sottoscritta da un Responsabile, che esponga in maniera dettagliata i motivi per cui viene richiesto il secondo passaporto.
Il richiedente, previo avviso (via email), ritirerà il secondo passaporto presso l’Ufficio consolare e contestualmente consegnerà quello in uso.

 

I passaporti dei miei figli, minori di 14 anni, non contengono i nomi dei genitori. Come faccio a chiederne l’inserimento?
Dal 25 novembre 2009, tutti i passaporti rilasciati a minori di 14 anni devono contenere l’indicazione dei genitori. Nel caso in cui un minore di 14 anni sia in possesso di un passaporto valido che non contiene l’indicazione dei genitori se ne potrà richiederne l’inserimento recandosi in Consolato secondo gli orari indicati al seguente link. Sarà sufficiente la presenza di uno dei genitori che dovrà essere munito del passaporto del minore e dei passaporti dei due genitori. Non è necessaria la presenza del minore.

 

Sono un turista sprovvisto di passaporto/carta di identità (per smarrimento o furto) e devo rientrare in Italia con urgenza. Come fare?
Il Consolato Generale può rilasciare un documento provvisorio chiamato E.T.D. (Emergency Travel Document) con validità massima di 5 giorni (incluso il giorno di rilascio) e valido per il solo rientro in Italia.
Per ottenere un documento di viaggio occorre presentarsi in Consolato secondo gli orari indicati al presente link.

 

Ho smarrito il mio passaporto nella Circoscrizione Consolare di Zurigo (o mi è stato ritirato dalle autorità di frontiera). Sono stato informato che è stato inviato al Consolato. Posso richiederne la restituzione?
I passaporti oggetto di furto o smarrimento all’estero e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti all’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento. Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito un furto/smarrimento e vogliano verificare se i propri passaporti siano stati rinvenuti, a contattare l’Ufficio passaporti del Consolato Generale di Zurigo.
Si segnala che l’eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
• ritiro diretto presso l’Ufficio passaporti del Consolato Generale;
• invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.
Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l’Ufficio consolare, il documento rinvenuto sarà distrutto senza ulteriori comunicazioni.

 

Ho letto tutte le “domande frequenti” e non riesco a risolvere il mio quesito. Come posso contattare l’ufficio passaporti?
L’Ufficio passaporti può essere contattato secondo quanto riportato al seguente link.

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SEZIONE “CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)”

Che cos’è la carta d’identità elettronica (CIE)?

La carta d’identità è un documento personale di riconoscimento valido per identificarsi e circolare nell’Unione Europea, in alcuni Stati aderenti all’accordo di Schengen (ad es. Islanda, Norvegia e Svizzera) e in altri Stati con cui sono stati raggiunti accordi bilaterali (vedasi le singole “schede Paese” sul sito www.viaggiaresicuri.it).
La carta d’identità elettronica (CIE) è la nuova carta d’identità in formato tessera: oltre a svolgere le stesse funzioni di quella cartacea, consente di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

 

A chi può essere rilasciata la CIE?

Il Consolato Generale d’Italia a Zurigo può rilasciare la carta d’identità esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nel registro A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Ministero dell’Interno.

Salvo casi eccezionali, la CIE viene rilasciata, per il momento, unicamente a chi non sia in possesso di un’altra carta d’identità valida, a chi abbia la carta d’identità in scadenza (a partire da 6 mesi prima della scadenza) o in caso di furto, smarrimento o deterioramento della carta precedente.

Chi non è registrato all’A.I.R.E. dovrà prima regolarizzare la propria iscrizione anagrafica tramite il portale Fast-It ed attendere, prima di poter far domanda, di essere inserito in tale registro da parte del Comune italiano competente (per i cittadini non iscritti all’A.I.R.E., la competenza al rilascio della carta d’identità rimane al Comune di residenza).
Ai fini della registrazione nella banca dati A.I.R.E. è indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che l’atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento.

Nel caso si sia cambiato indirizzo di residenza (rispetto a quello comunicato all’Ufficio consolare), è necessario chiedere la variazione di indirizzo tramite il portale Fast-It. Inoltre, per ottenere la CIE è indispensabile possedere il codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate. Qualora il connazionale non sia in possesso di un codice fiscale o quest’ultimo non sia stato validato, sarà cura dell’Ufficio CIE del Consolato Generale richiederlo tramite l’Agenzia delle Entrate.

 

A partire da quando è possibile richiedere la CIE?

Si potrà fare richiesta di appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica a partire dal 2 novembre 2020.

 

 

Fino a quando se faccio richiesta di carta di identità ottengo quella cartacea (CIC)?

A partire dal 16 ottobre 2020 non sarà più possibile richiedere il rilascio delle carte d’identità cartacee (CIC); le domande che pervenissero oltre tale data non saranno prese in considerazione.

 

Come si richiede la CIE?

La richiesta della carta d’identità elettronica deve essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma PrenotaOnline.

Dal momento della richiesta alla data dell’appuntamento trascorrono almeno quindici giorni, necessari per consentire all’ufficio consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici, risolvere eventuali disallineamenti tra i dati presenti nello schedario consolare e quelli presenti nello schedario del Comune italiano, e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, emergessero elementi che impedissero (temporaneamente o meno) il rilascio della CIE, il connazionale sarà contattato dalla Sede consolare per la cancellazione dell’appuntamento.

 

È possibile chiedere un appuntamento per un’altra persona?

Sí, è possibile purché il delegante autorizzi il delegato all’uso delle proprie credenziali del PrenotaOnline. Al fine di consentire le necessarie verifiche, è necessario che al momento della richiesta dell’appuntamento siano forniti in modo chiaro e completo i dati di tutte le persone che devono ottenere la CIE.

Se si presenteranno allo sportello persone i cui dati non erano stati inseriti nel sistema al momento della prenotazione dell’appuntamento, non sarà possibile procedere con la richiesta di CIE.

Il sistema permette anche di prenotare un appuntamento multiplo, ossia nella stessa data per sé stesso ed altri purché appartenenti al medesimo nucleo familiare (per un massimo di 3 persone). In tal caso il formulario da compilare prevedrà più parti (è necessario scorrere la schermata in basso) e richiederà di riempire una scheda dati per ogni persona che desidera un appuntamento nella stessa data, cioè per il primo richiedente e poi per ciascun altro richiedente.

 

Ho la necessità di fare richiesta di CIE per mio figlio che è un minore. Come devo procedere?

Nel caso di figli minori il genitore può, dal proprio account, far domanda di appuntamento per il figlio. In tal caso nella scheda da compilare per l’appuntamento dovrà rispondere alla prima domanda “L’appuntamento è per” indicando “mio figlio” e poi inserire i dati del bambino e non del genitore che sta compilando il formulario.

Allo stesso modo, se si intende prenotare un appuntamento per un altro familiare, si potrà accedere col proprio account, selezionare nel campo “L’appuntamento è per” “un altro familiare” e quindi procedere con l’inserimento di tutti i dati relativi al familiare stesso (che sarà appunto il richiedente).

 

Qual è la documentazione necessaria da portare con sé al momento dell’appuntamento per richiedere la CIE?

Il giorno dell’appuntamento, il richiedente deve presentarsi munito di:

  • carta d’identità precedente (se non si possiede sarà accettato un altro documento di riconoscimento; se non si possiede altro documento di riconoscimento sono necessari due testimoni); se la CIE è richiesta per un minorenne, è necessario che anche il genitore che accompagna presenti un documento di riconoscimento.
  • 1 fotografia biometrica (recente, frontale, a colori formato 35 x 45 mm).
  • nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni, atto di assenso al rilascio del proprio documento da parte dell’altro genitore (link al DOC – PDF), a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato).
    Se l’altro genitore non è cittadino dell’Unione Europea, la sua firma sull’atto di assenso va autenticata: o presso l’Ufficio Passaporti e carte d´Identità al momento dell’appuntamento, o presso il Comune svizzero di residenza o altro ufficio pubblico, o dal notaio. Al fine di verificare la correttezza dell’atto di assenso presentato, è necessario che il minore sia già iscritto in anagrafe o che venga presentato l’originale del certificato di nascita da cui si evincano maternità e paternità del minore.
  • nel caso in cui il richiedente non sia più in possesso del precedente documento in seguito a furto o smarrimento, è necessario presentare al momento dell’appuntamento il formulario di dichiarazione di furto o smarrimento, unitamente alla denuncia effettuata presso le autorità svizzere (Polizia o Ufficio oggetti smarriti del Comune)

 

Quali sono le operazioni che saranno effettuate il giorno dell’appuntamento?

Il giorno dell’appuntamento, l’operatore consolare acquisisce la documentazione necessaria, effettua il riconoscimento e la verifica della foto ed acquisisce le impronte digitali e la firma (salvo per i minori di anni 12).

Per i minori di età inferiore ai 12 anni, qualora non sia possibile l’autentica di foto e della firma dell’eventuale genitore extra-UE presso il Comune di residenza o sportello consolare decentrato, é necessario prenotare una visita in Consolato per l’identificazione del minore da parte del funzionario dell’ufficio e per la richiesta formale di CIE.

I minori devono essere sempre accompagnati da uno dei genitori o comunque dal titolare della responsabilità genitoriale.

 

Come si riceve la CIE?

La CIE è emessa dal Ministero dell’Interno e prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che la spedisce, a mezzo posta raccomandata, all’indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal richiedente. Salvo casi particolari, la CIE dovrebbe arrivare per posta entro 15 giorni dal giorno dell’appuntamento (il connazionale potrà seguire la raccomandata autonomamente online, attraverso il codice di tracciamento).

In caso di mancata consegna, scaduto il termine di giacenza presso l’ufficio postale il plico viene restituito all’Ufficio consolare per ulteriori tentativi di consegna.

 

Quanto tempo vale la CIE?

La validità della carta d’identità varia a seconda dell’età del titolare ed è di:

  • 3 anni per i minori di età compresa tra 0 e 3 anni;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra 3 anni e il raggiungimento della maggiore età (18 anni);
  • 10 anni dai 18 anni di età.

 

Cos’è l’atto di assenso al rilascio della CIE per un minore?

L’atto di assenso è una dichiarazione personale prevista dalla legge italiana, che il genitore può sottoscrivere utilizzando l’apposito modulo atto di assenso (link al DOC – PDF) o redigendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione; all’atto di assenso va allegata una fotocopia del proprio documento di identità.

Se l’altro genitore non è cittadino dell’Unione Europea, la sua firma va autenticata personalmente dall’Ufficio consolare o dal Comune svizzero di residenza o altra autorità competente (notaio).

Al fine di verificare la correttezza dell’atto di assenso presentato è necessario che il minore sia iscritto in anagrafe o che sia presentato originale del certificato di nascita da cui si evincano maternità e paternità del minore.

In caso di decesso di uno dei genitori, è necessario presentare l’atto di morte dello stesso.

 

È possibile modificare la mia carta d’identità?

No. La carta d’identità è un documento di identità e non di residenza o di stato civile. Non è possibile aggiornare l’indirizzo sulla carta. In caso di modifica dell’indirizzo, il connazionale potrà portare con sé una copia del certificato di residenza rilasciato dalle autorità svizzere (Anmeldebestätigung oppure Meldebescheinigung).

 

È possibile per le donne sposate inserire il cognome del marito?

No, purtroppo non è possibile.

 

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SEZIONE “GENERALE”

Ho una casa in Italia dove trascorro le vacanze. Devo pagare l’IMU?
L’IMU è un’imposta comunale. E’ necessario pertanto rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza in Italia per informazioni.
La maggior parte dei Comuni fornisce informazioni online.
Per saperne di più potete documentarvi sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Se avete bisogno di aiuto potete utilmente rivolgervi ad uno dei patronati attivi nella circoscrizione.

 

Che cos’è il Carnet ATA?
Il Carnet ATA è un documento doganale internazionale istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 6.12.1961, ratificata in Italia con DPR n.2070 del 18.3.1963. Scopo della Convenzione è facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese per la temporanea importazione, esportazione e transito, nonché garantire alle dogane dello Stato di importazione, la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata riesportazione delle merci. Semplificando, le merci oggetto dell’agevolazione stabilita dalla Convenzione ATA, possono così raggrupparsi:

  • materiali professionali
  • merci per esposizioni
  • materiale pedagogico e scientifico
  • campioni
  • films

Tali merci sono destinate ad essere presentate ed utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni similari. La sigla ATA scaturisce dalle iniziali delle parole francesi ed inglesi Admission Temporaire – Temporary Admission che significano temporanea importazione.

Il Carnet ATA viene rilasciato dalle Camere di Commercio sia in Italia che in Svizzera.
Le camere di commercio in Italia
La camera di commercio italiana per la Svizzera
La camera di commercio svizzera in Italia

 

 

Che cos’è la Postilla o Apostille?
Gli atti emessi da Autorità estere non sono automaticamente validi in Italia. Affinché lo siano non solo essi devono essere tradotti in lingua italiana e la traduzione deve essere autenticata, ma deve essere certo che l’autorità straniera che ha emanato l’atto e’ competente a farlo. L’atto deve essere legalizzato. La legalizzazione e’ un processo spesso lungo e complesso.
L’apostille sostituisce la legalizzazione e viene apposta a norma della Convenzione dell’Aja del 1961 a cui hanno aderito moltissimi Paesi, tra cui Italia e Svizzera. In Svizzera l’apostille viene apposta dalla Cancelleria di Stato del Cantone (Staatkanzlei).
Molti degli atti che devono essere prodotti in Consolato (atti di nascita, matrimonio, morte, etc.) non hanno bisogno di legalizzazione. Alcuni atti però devono essere redatti su modelli internazionali plurilingue; altri, come le sentenze di divorzio, devono essere tradotti in italiano e occorre l’apostille.
Essa inoltre deve essere apposta su atti che vengono fatti valere in Italia direttamente dall’interessato. Per esempio, è necessario tradurre ed apporre l’apostille sui documenti emessi dalla Camera di Commercio svizzera necessari per aprire un’attività in Italia e sui documenti richiesti per ottenere una partita IVA. Altre informazioni sono reperibili al seguente link.

Quali documenti di viaggio italiani sono accettati  per l’ingresso in Svizzera?
Passaporto e carta di identità valida per l’espatrio.

Quantitativi massimi di medicinali che si possono portare con sé durante il soggiorno in Italia?
La quantità ad uso personale con certificazione del medico che ne confermi la necessità di assunzione.

Posso effettuare un tirocinio/stage presso il Consolato?
Al momento  non è possibile. Si consiglia comunque di consultare periodicamente il portale web del Consolato Generale d’Italia a Zurigo.

In quale modo posso venire a conoscenza di eventuali assunzioni presso il Consolato Generale d’Italia in Zurigo?
Tutte gli annunci di assunzioni e bandi di concorso vengono pubblicati sul sito del Consolato Generale d’Italia a Zurigo.

Patenti di guida
Una volta convertita la patente italiana in quella svizzera, le autorità locali ne informano il Ministero dei Trasporti italiano. Quando Lei rimpatrierà e di conseguenza vorrà riconvertire la patente svizzera in quella italiana dovrà prima ritirare alla Strassenverkehrsamt del suo cantone di residenza l’Estratto del registro Cantonale delle licenze di guida, poi  dovrà far legalizzare il documento ritirato alla Strassenverkehrsamt presso la Cancelleria Cantonale di competenza. Questo documento dovrà essere presentato alla Motorizzazione in Italia.
Si riporta  l’indirizzo del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e trasporti dove potrà eventualmente consultare con la normativa vigente in materia: http://www.mit.gov.it/

Rinnovo Patente
Per il rinnovo della patente occorre:
– essere iscritto all’AIRE da non meno di sei mesi;
– esibire documento di riconoscimento in corso di validità;
– patente in corso di validità o scaduta da non più di tre anni;
– portare con sé il certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
Sul nostro sito può trovare ulteriori utili informazioni al seguente link.

 

Posso fare le foto per il passaporto o la carta d’identità al Consolato?
Si, presso questo Consolato Generale è in funzione una cabina per fototessere automatica.
Il costo delle fototessere è di 12 CHF. La cabina automatica non eroga resto.
Si attira l’attenzione sul fatto che la foto deve essere frontale, non è consentito portare il cappello o occhiali scuri. L’espressione del volto deve essere neutra.

 

Come chiedere il rimborso di buoni postali fruttiferi o libretti di risparmio al portatore dall’estero?
Tutto quanto desidera conoscere per chiedere il rimborso dei titoli di risparmio postale, è al seguente link.

 

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SEZIONE “SPID E FAST-IT”

Cos’è SPID?
SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.

Come ottengo le credenziali SPID?
Per ottenere le tue credenziali SPID devi rivolgerti a uno degli Identity Provider accreditati tra: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida. Questi soggetti ti offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID, e puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le tue credenziali SPID sul sito https://serviziconsolarionline.esteri.it.

SPID è gratuito?
Si, puoi richiedere gratuitamente le tue credenziali SPID a uno dei soggetti abilitati (Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida). Aruba, Infocert, Poste, Tim e Lepida oltre alla modalità di erogazione gratuita, offrono anche modalità di registrazione a pagamento. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le tue credenziali SPID sul sito https://serviziconsolarionline.esteri.it.

Chi può richiedere SPID?
SPID può essere richiesto da tutti i cittadini italiani – o dotati di permesso di soggiorno e residenti in Italia – che abbiano compiuto il 18°anno di età. Solo dal giorno del tuo diciottesimo compleanno è possibile richiedere le credenziali SPID.

Può avere SPID anche un cittadino italiano residente all’estero?
Sì, puoi ottenere l’identità digitale SPID anche se sei residente all’estero. Puoi richiederla a uno degli Identity provider indicati sul sito SPID nella pagina https://www.spid.gov.it/richiedi-spid che coprono l’area geografica di tuo interesse rappresentata dalle icone Mondo e/o icona Unione Europea. Per ottenerla devi semplicemente fornire: il tuo numero di cellulare (anche se il tuo abbonamento è sottoscritto con un operatore mobile estero), un indirizzo e-mail, un documento di identità italiano valido tra cui carta di identità, passaporto, patente e un documento che certifichi il tuo codice fiscale.

Ci sono differenze tra i soggetti a cui posso decidere di richiedere SPID?
Le credenziali SPID rilasciate dagli Identity Provider sono uguali. Puoi scegliere liberamente il soggetto che ti permette di completare la procedura di registrazione in maniera per te più semplice. Ad esempio, se sei un italiano all’estero, verifica qual è l’Identity Provider che consenta una identificazione del richiedente via webcam.

Esistono anche altre modalità per ottenere SPID?
Si, esiste anche un’altra modalità̀ che prevede l’utilizzo di firma digitale, carta d’identità̀ elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Ricorda che in questo hai bisogno di un lettore di smart card da collegare al computer e che la CIE e la CNS devono essere preventivamente abilitate per l’utilizzo dei servizi online.

Che cos’è FAST IT?
Fast It – Farnesina Servizi Telematici a Distanza è un portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (https://serviziconsolarionline.esteri.it) attraverso il quale i cittadini italiani all’estero possono ottenere alcuni servizi consolari. Attualmente quasi tutta la rete diplomatico-consolare è coperta dal portale Fast It. Verifica sul portale se l’ufficio consolare nel tuo Paese di residenza è coperto dal servizio.

Come posso utilizzare le mie credenziali SPID sul portale FAST IT?
Se sei dotato di credenziali SPID, non sarà necessario effettuare la fase di registrazione al portale FAST IT, ma potrai accedere direttamente ai servizi forniti dal sito semplicemente fornendo le tue credenziali SPID.

Quali servizi mi consente di ottenere il portale FAST IT?
Sul portale Fast It potrai notificare al tuo sportello consolare l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) in pochi passaggi, rimanendo costantemente aggiornato sull’andamento della pratica. Se già iscritto all’AIRE, potrai inoltre verificare i tuoi dati di residenza. Potrai inoltre notificare al tuo sportello consolare il cambio di residenza all’interno della stessa circoscrizione consolare. Sono allo studio inoltre nuovi servizi consolari che potranno essere fruiti online.

E se non ho le credenziali SPID?
Potrai comunque continuare ad usufruire ancora dei servizi consolari online accessibili dal portale FAST IT, purché effettui la registrazione completa al portale

A quali altri servizi posso accedere con le credenziali SPID?
Sono oltre 4000 le Amministrazioni in Italia che consentono l’accesso ai propri servizi telematici con le credenziali SPID. Cerca i servizi abilitati SPID su questo sito: https://www.spid.gov.it/servizi.

Con le credenziali SPID posso accedere ai servizi online erogati da autorità straniere?
Sì, in base al Regolamento UE n.910/2014 a partire dal 1 ottobre 2018 gli Stati UE devono riconoscere i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro.
Per ulteriori informazioni: https://www.spid.gov.it/.

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SEZIONE “A.I.R.E. – Anagrafe degli italiani residenti all’estero”

Perché è necessario iscriversi all’AIRE?
Sono almeno 6 i buoni motivi per iscriversi, li scopra al seguente link!

 

Come faccio a sapere se sono stato iscritto in anagrafe consolare?
La conferma di iscrizione le viene comunicata dal Comune di residenza in Italia per posta o via e-mail. In caso di mancata risposta, la invitiamo a contattare il suo Comune oppure a contattare l’Ufficio Consolare inviando una e-mail a con.zurigo@esteri.it o aire.zurigo@esteri.it

 

Come faccio a sapere se avete ricevuto la mia richiesta di iscrizione all’AIRE?
Il Consolato Generale provvede prontamente alla trasmissione della sua richiesta di iscrizione AIRE al suo Comune di residenza. Per la verifica dello stato dell’invio della richiesta di iscrizione all’anagrafe consolare lei potrà inviare una e-mail all’indirizzo con.zurigo@esteri.it oppure ad aire.zurigo@esteri.it

Come faccio a sapere se quello che ho inviato è corretto?
Il Consolato, qualora riscontri delle anomalie nelle richieste, provvederà  a contattarla (per telefono o e-mail) al fine di completare o correggere le eventuali anomalie.
Se ha premura di conoscere lo stato della sua richiesta, potrà rivolgere le sue domande inviando una e-mail all’indirizzo con.zurigo@esteri.it

Come trasferisco la mia iscrizione da un Comune ad un altro?
La richiesta di trasferimento di iscrizione dal Comune di riferimento AIRE ad un altro, può avvenire solo se il Comune in cui si richiede il trasferimento è il Comune di residenza di un membro della famiglia iscritta in AIRE o di un membro della famiglia anagrafica.

Vivo in Svizzera da diverso tempo e non mi sono mai iscritto all’AIRE, posso farlo ora?
Si. Segua le istruzioni che trova al seguente link

Devo aspettare 90 giorni o 12 mesi prima di iscrivermi in AIRE?
I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono iscriversi all’AIRE presso l’ufficio consolare di competenza entro novanta giorni dalla data del loro arrivo nel paese.
Nel caso in cui lei preveda di rimanere all’estero per un periodo inferiore a 12 mesi, non occorre iscriversi all’AIRE.

Mi è nato un figlio in Svizzera, come lo iscrivo in AIRE?
Se il bambino è figlio di soli genitori italiani, l’Ufficio di Stato Civile del comune di nascita provvederà a inviare al Consolato il certificato di nascita. Il Consolato poi trasmetterà il certificato in Italia e chiederà al Comune l’iscrizione all’AIRE del neonato. Si ricorda che i figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.
Se il bambino è anche cittadino svizzero, per richiedere la trascrizione della nascita, lei potrà inviare per posta ordinaria l’estratto di nascita in originale emesso dal Comune svizzero su modello internazionale (Auszug aus dem Geburtsregister – CIEC). Attenzione, le fotocopie non sono sufficienti e l’estratto di atto di nascita originale sarà messo agli atti e non verrà restituito.
Il Comune di trascrizione sarà quello della madre e se straniera, quello del padre.
L’estratto di nascita potrà essere inviato per posta utilizzando l’apposito modulo che può scaricare dal sito del Consolato al seguente link.

Mi è nato un figlio in Italia come lo iscrivo in AIRE?
Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare le variazioni dei dati anagrafici tra cui anche la composizione del nucleo familiare.
Se il figlio è nato in Italia e lo si vuole iscrivere in AIRE, si dovrà compilare il modulo di iscrizione AIRE e allegare la documentazione richiesta per il nuovo arrivato e presentare oppure inviare il tutto al Consolato.

Cosa succede se non aggiorno il mio indirizzo all’estero?
L’aggiornamento dei dati AIRE è un obbligo di legge.
Ogni variazione di indirizzo, stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, etc.), trasferimento di residenza o abitazione, rientro definitivo in Italia, va tempestivamente segnalata all’Ufficio Consolare.

 

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SEZIONE “STATO CIVILE”

Devo prenotare un appuntamento per usufruire di un servizio dello Stato Civile?
Per usufruire dei  servizi di Stato Civile non occorre prenotarsi.
Può presentarsi all’ufficio del Polisportello negli orari di apertura al pubblico.

Quanto costano i servizi erogati dall’Ufficio di Stato Civile?
I servizi di iscrizione AIRE e di  trasmissione degli atti sono gratuiti.
Tutti gli altri servizi sono a pagamento.
Troverà la tabella dei costi dei “Diritti Consolari” affissa  nella bacheca Consolare  o al seguente link.

 

 

Devo registrare la nascita di mio figlio nato in Svizzera: come devo procedere? E’ possibile domandare contestualmente il rilascio del passaporto per il/la bambino/a?
Può recarsi in Consolato per registrare il nuovo nato e presentare l’originale dell’estratto dell’atto di nascita (Auszug aus dem Geburtsregister – CIEC) del minore  da far trascrivere in Italia. Dopo questo passo, potrà prendere contatto con l’Ufficio Passaporti (passaporti.zurigo@esteri.it) per il rilascio del documento al minore.
Voglio registrare il mio matrimonio: come procedo?
Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente, cioè quello di iscrizione AIRE.
Il Consolato, di norma, riceve una copia dal comune svizzero dove è stato celebrato il matrimonio. In caso di ritardo, si consiglia di presentarsi in Consolato con un estratto dai registri di matrimonio in originale emesso dal Comune svizzero su modello internazionale (Auszug aus dem Eheregister – CIEC). Attenzione, le fotocopie non sono accettate.
L’estratto di matrimonio potrà essere inviato per posta utilizzando l’apposito  modulo che trova sul sito del Consolato: www.conszurigo.esteri.it, cliccando al seguente link.

 

 

>Devo registrare una sentenza di divorzio svizzera: come procedo?
Per rendere valida in Italia la sentenza di divorzio è necessario che venga trasmessa al Comune italiano dove è stato annotato l’atto di matrimonio. La procedura è la seguente:

  • compilare la domanda che trova sul sito del Consolato al seguente link
  • portare  copia originale della sentenza di divorzio munita dell’attestato di passaggio in giudicato (Rechtskraftbescheinigung). La copia originale della sentenza deve inoltre essere già munita di Apostille (che dovete far apporre recandovi alla Cancelleria di Stato del competente cantone svizzero)
  • portare la traduzione in lingua italiana della copia originale della sentenza, eseguita da uno dei traduttori di riferimento del Consolato, reperibile al seguente link
  • portare copia di un vostro documento di riconoscimento, in corso di validità
  • sottoscrivere la  dichiarazione (sostitutiva di notorietà) direttamente in Consolato, ai sensi dell’art. 64, primo comma, lett. e) ed f) della Legge n. 118/95

Altri documenti, qualora necessari, verranno richiesti successivamente.
La trascrizione del divorzio è svolta dall’Ufficio Polisportello, presso cui ci si può presentare senza un appuntamento.

 

 

Devo legalizzare un documento, come fare?
Gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati presso il Consolato per  avere valore in Italia.
Atti e documenti (tranne quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali) devono essere preventivamente tradotti in italiano a cura di uno dei traduttori che hanno depositato la propria firma presso questo Consolato Generale (la lista è disponibile al seguente link).
Una volta effettuata la traduzione è indispensabile recarsi presso l’Ufficio Polisportello del Consolato per far apporre i timbri di rito affinché la documentazione risulti valida in Italia.
Gli atti in parola sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente

 

 

Devo far tradurre uno dei certificati di stato civile per la registrazione, come procedo?
I certificati di stato civile (tranne quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali) devono essere preventivamente tradotti in italiano. La traduzione può essere eseguita da uno dei traduttori  di riferimento che hanno depositato la propria firma presso questo Consolato Generale. La lista è disponibile al seguente link.
Una volta effettuata la traduzione è indispensabile recarsi presso l’Ufficio Polisportello per far apporre i timbri di rito affinché la documentazione risulti valida in Italia.
Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.

 

 

Cosa succede dopo che ho inviato il certificato di Stato Civile al consolato? Quali sono i tempi necessari alla trascrizione di atti di Stato Civile?
Il certificato viene trasmesso per PEC al comune italiano di iscrizione AIRE. La trascrizione ed i tempi dipendono  dal comune italiano.

 

 

Mi serve un certificato di Stato di famiglia, come posso ottenerlo?
Se le occorre un certificato di Stato di Famiglia può ricorrere all’autocertificazione.
Dovrà presentarsi in Consolato con un documento di identità valido e con gli estremi anagrafici esatti della famiglia e firmare la sua autodichiarazione. Il Consolato provvederà ad autenticare la Sua firma.

 

 

Cos’è l’autocertificazione?
E’ una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.

 

 

Sono un cittadino italiano  residente in Svizzera e  mi voglio sposare: a chi mi devo rivolgere?
Se desidera sposarsi in Italia deve richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Consolato che delega alla celebrazione il Comune italiano indicato (art. 109 del Codice Civile).
Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio i promessi sposi devono  presentarsi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 – richiesta di pubblicazione). Si suggerisce calorosamente di prendere un appuntamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail: aire.zurigo@esteri.it
Se siete italiani e desiderate sposarvi all’estero, non siete soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera. In alcuni casi l’Autorità estera richiede un “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.
Gli Stati che hanno firmato e ratificato la predetta Convenzione di Monaco e che richiedono il “Certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

 

 

Sono un cittadino italiano iscritto all’AIRE e mi voglio sposare in Italia: come procedo?
In Italia la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile. Le pubblicazioni hanno sei mesi di validità. Potrete quindi sposarvi a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione.
La pubblicazione di matrimonio va richiesta al  Consolato. Una volta eseguite le pubblicazioni, il Consolato delega alla celebrazione il Comune italiano  indicato (art. 109 del codice civile).
Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio i promessi sposi devono  presentarsi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 – richiesta di pubblicazione). Si suggerisce calorosamente di prendere un appuntamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail: aire.zurigo@esteri.it.
E’ possibile, eventualmente, incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità che, naturalmente, devono essere in corso di validità.
Se non siete cittadini dell’Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovrà essere autenticata in Consolato.

 

 

Desidero modificare il mio nome/cognome: come procedo?
Il Consolato trasmette alle Prefetture competenti le istanze per il cambio del nome o del cognome, nei casi previsti dalla normativa.  Si prega di consultare al riguardo il sito “Linea Amica” del Governo Italiano (sezione cambio nome e cognome).
I provvedimenti di cambiamento o modifica del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti (Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
Cit. Il cittadino italiano che abbia l’esigenza di cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome  ovvero  voglia cambiare il cognome, anche perché ridicolo o  vergognoso  o  perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, può presentare istanza. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
E’ competente il l Prefetto della provincia del luogo di residenza, o di quello nella cui circoscrizione  è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita.
Successivamente al cambio del nome/cognome provvederà a dare corso alle pratiche di attribuzione del nuovo nome/cognome.

 

 

Come posso ottenere il Codice Fiscale?
E’ possibile fare richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale per email o per posta ordinaria seguendo le informazioni riportate al seguente link.
Si ricorda che al formulario di richiesta va sempre allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.
La tessera plastificata sarà pronta dopo circa 50 giorni e potrà scegliere di riceverla presso il suo domicilio (al costo di 1 CHF) o ritirarla presso il Consolato.

 

 

Posso pagare per i servizi che ricevo in Consolato con carta di debito/credito o assegni?
I servizi consolari erogati da Polisportello (Stato civile, notarile, etc.) possono essere pagati, al momento, solo in contanti. Nei prossimi mesi si prevede di attivare il pagamento  con bancomat o carta di credito.

 

 

Mi è stato chiesto di produrre un Certificato penale o un Certificato dei carichi pendenti per il periodo in cui ho vissuto in Italia. A chi mi devo rivolgere?
Il certificato penale  ed il certificato dei carichi pendenti vanno richiesti al Tribunale della Procura della Repubblica italiana del comune di ultima residenza in Italia. Per informazioni, segua il link.

 

 

Mi è stato chiesto di produrre un “certificato penale” in tedesco. A chi mi devo rivolgere?
La richiesta va presentata all’Autorità italiana (Tribunale  della Procura della  Repubblica) che emetterà la certificazione. Per informazioni, segua il link.

 

 

Ho lavorato nella Circoscrizione Consolare di  Zurigo per alcuni anni e vorrei richiedere un resoconto dei contributi versati ai fini pensionistici. A chi mi devo rivolgere?
Deve rivolgersi all’Ente svizzero a cui sono stati versati i contributi , eventualmente avvalendosi dell’assistenza fornita  dai patronati italiani attivi in svizzera.
Di seguito i link dei Patronati Italiani presenti in Svizzera: www.enas.ch, www.acli.ch, www.inca.it, www.ital-uil.it, www.inas.it, EPASA (tel. 044 2418878).
Anni fa ho lavorato nella Circoscrizione Consolare di  Zurigo, versando regolamente, oltre alle tasse, anche i contributi pensionistici. In che modo posso sapere a quanto questi ultimi ammontano?
Deve rivolgersi all’Ente svizzero a cui sono stati versati i contributi , eventualmente avvalendosi dell’assistenza fornita  dai patronati italiani attivi in svizzera.
Di seguito i link dei Patronati Italiani presenti in Svizzera: www.enas.ch, www.acli.ch, www.inca.it, www.ital-uil.it, www.inas.it, EPASA (tel. 044 2418878).

 

 

Mi sono sposato/sono nato in Italia e mi occorre una copia del certificato di matrimonio/nascita. Come posso ottenerlo?
Il rilascio dei certificati è di competenza dei Comuni italiani.
Si dovrà rivolgere al suo Comune di appartenenza.

 

 

Cosa occorre fare per portare (riportare in Italia) una autovettura comprata in Italia/comprata in Svizzera?
Se si deve  immatricolare in Italia un veicolo che in precedenza era immatricolato con targa svizzera (sia che si tratti di rimpatrio o non) occorre presentare le caratteristiche tecniche del veicolo e il libretto di circolazione alla motorizzazione svizzera del proprio Comune per l’apposizione di firma che successivamente andrà fatta legalizzare presso la Cancelleria Cantonale di competenza.

Se si deve esportare definitivamente un veicolo all’estero, dal primo gennaio 2020 è in vigore una nuova disciplina secondo cui la radiazione deve essere richiesta autonomamente dall’intestatario, o dall’avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA), presso uno degli uffici ACI dislocati su tutto il territorio nazionale prima che il veicolo venga esportato e dopo che il veicolo abbia superato la revisione con esito positivo. Il veicolo può circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria. Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico e a partire dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).

 

 

Cosa occorre fare per importazione/esportazione di masserizie?
Se si decide  di rimpatriare definitivamente in Italia, si ha diritto di trasferire in esenzione doganale i propri beni personali e gli autoveicoli in proprio  possesso da almeno 6 mesi ed  essere regolarmente iscritto all’AIRE da almeno 12 mesi continuativi. Il rientro deve  avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza.

Per il rimpatrio con i beni personali, il cittadino deve notificare al Consolato la propria partenza (specificando se vi siano anche familiari conviventi), inviando per posta ordinaria a: Consolato Generale d’Italia – Uff. Anagrafe e Stato Civile – Toedistrasse 65 – 8002 Zurigo  la seguente documentazione:

  • modulo per l’aggiornamento dei dati anagrafici (rimpatrio) (link al DOCPDF);
  • certificato di domicilio in originale (Abmeldebestätigung) rilasciato dall’attuale Comune di residenza in Svizzera, che attesti la data di arrivo in Svizzera la data della partenza ed il luogo di destinazione in Italia;
  • copia di un documento di identità personale in corso validità.

Conseguentemente il cittadino rimpatriante dovrà presentarsi personalmente all’ufficio doganale di confine, con masserizie e veicolo, portando con sé la seguente documentazione in originale:

  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 che riporti il nominativo delle persone che intendono rimpatriare (link al DOC – PDF), la data di uscita definitiva dal territorio elvetico e l’indicazione della nuova residenza in Italia; in alternativa, se disponibile, il certificato del Comune italiano ove è stata eletta la nuova residenza;
  2. certificato di domicilio (Abmeldebestätigung), rilasciato dall’attuale Comune di residenza in Svizzera, che attesti la data di arrivo in Svizzera la data della partenza ed il luogo di destinazione in Italia;
  3. dichiarazione di rimpatrio ed elenco masserizie (link al DOCPDF);
  4. dichiarazione di impegno recante marca e numero di serie delle apparecchiature radiotelevisive (link al DOCPDF);

Per quanto riguarda il veicolo occorre avere con se:

  1. dichiarazione per l’importazione in esenzione doganale di veicoli – in 3 copie (link al DOC – PDF);
  2. libretto di circolazione in originale, timbrato (e firmato) dalla motorizzazione svizzera e munito di Apostille. Per l’apposizione di Apostille è necessario recarsi alla Cancelleria cantonale competente;
  3. dichiarazione di immatricolazione da dove risulti la data da cui si è proprietari del mezzo;
  4. certificato delle caratteristiche tecniche.

 

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SEZIONE “CITTADINANZA”

Qual è la legge sulla cittadinanza?  Potete indicarmela?
Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362)

Ho perso la cittadinanza italiana quando ero minorenne a seguito dell’acquisto da parte dei miei genitori della cittadinanza svizzera. Mi è ora possibile presentare domanda di riacquisto della cittadinanza italiana?
La legge prevede il riacquisto della cittadinanza italiana MA DEVONO VERIFICARSI   determinate condizioni previste dalla legge (ad es. chi presta il servizio militare per l’Italia, chi assume o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano etc.)

Ho rinunciato alla cittadinanza italiana 15 anni fa. Vorrei ora riacquistare la cittadinanza italiana. Cosa posso fare?
La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa

Voglio rinunciare alla cittadinanza italiana. Cosa debbo fare?
L’articolo 11 della Legge 91/1992 prevede la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del cittadino italiano, in possesso della cittadinanza di un altro Paese, che risieda o stabilisca la propria residenza all’estero. L’interessato deve presentare istanza di rinuncia alla cittadinanza italiana, perchè l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera e il trasferimento della residenza all’estero non producono la perdita automatica della cittadinanza italiana, tranne in caso di specifici accordi internazionali.
Può rinunciare alla cittadinanza anche il  figlio minore di cittadini stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana e che al compimento del diciottesimo anno, in possesso di altra cittadinanza, dichiari espressamente all’Ufficiale di Stato Civile o all’Autorità diplomatica o consolare italiana (competente in base al luogo dove il rinunziante risiede) di voler rinunciare alla cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 2 della Legge 91/1992. Può rinunciare alla cittadinanza italiana anche il minore straniero adottato da cittadino italiano, raggiunta la maggiore età ai sensi dell’art. 3 della Legge 91/1992.
Per rinunciare alla  cittadinanza italiana deve presentare istanza di rinuncia al Consolato.
Le istanze di rinuncia della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo (alla data di aggiornamento di questa pagina) pari a 250 Euro.
La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
– atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
– certificato di cittadinanza italiana;
– documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
– documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta

Sono stato adottato da un italiano residente in Svizzera. Sono maggiorenne. Posso richiedere la cittadinanza italiana?
Può fare richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia dop la formalizzazione dell’adozione

Qual è l’Ufficio del Ministero dell’Interno che  segue le questioni sulla cittadinanza?
La Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze  è competente per la procedura per l’attribuzione della cittadinanza italiana, attraverso l’istruttoria avviate dalle Prefetture, competenti per territorio.

IMPORTANTISSIMO  dal 1 agosto 2015,  le persone residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana esclusivamente  per via telematica secondo la procedura stabilita dal Ministero dell’Interno. Per informazioni generali relative alla modalità di inoltro della domanda ed ai documenti da allegare alla stessa, consultare la seguente pagina del sito del Ministero dell’Interno:
http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda
Per accedere direttamente al Servizio di inoltro telematico fornito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la compilazione e l’invio della domanda di cittadinanza, collegarsi invece a:
portaleservizi.dlci.interno.it

 

Se presento domanda di riconoscimento della cittadinanza tramite il sistema ALI del Ministero dell’Interno, quanto tempo dovrò aspettare prima di ricevere una risposta definitiva?
Tramite il portale ”ALI” è possibile soltanto  fare richiesta di acquisizione di concessione della cittadinanza. Attualmente i tempi di attesa  sono di circa due anni dal momento dell’accettazione della domanda.
I tempi di attesa per l’accettazione della  domanda sono  variabili e dipendono da eventuali incorrettezze o meno  nella formulazione della domanda e dalla completezza della documentazione  da allegare, nonché dalla quantità delle domande pervenute al Ministero dell’Interno italiano.
Può controllare in ogni momento lo stato della sua pratica collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.js, registrandosi con le credenziali che il Ministero dell’interno le fornirà al momento di presentazione della domanda

Le domande di riconoscimento della cittadinanza vanno rivolte  al Ministero dell’Interno per via informatica. Qual è  il ruolo del  Consolato? Debbo comunque presentarmi di persona presso il Consolato?
Dopo la presentazione della domanda per via telematica  verrà convocato dal Consolato , quindi deve venire di persona, accompagnati dal coniuge italiano, per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.
Potrebbero essere necessarie  altre convocazioni per le eventuali integrazioni di documentazione  o chiarimenti richiesti dal Ministero dell’interno.
Infine il Consolato la convocherà per prestare giuramento e ricevere i documenti attestanti la concessione della cittadinanza

Esistono delle agenzie specializzate cui rivolgersi per l’assistenza nella raccolta dei documenti da allegare alla  domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana? 
Di sicuro possono trovarsi agenzie di servizi ma il Consolato non ha elenchi o non può dare indicazioni

Qual è il costo della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana? Posso pagare con carta di credito o con  bancomat?
L’importo da pagare previsto per l’avvio della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana è pari (alla data di aggiornamento di questa pagina) a 300 Euro, a cui si sommano gli oneri di legge previsti per gli atti prodotti al momento del giuramento.
E’ possibile pagare con bancomat, mentre il pagamento con carta di credito non è consentito.

 

un utente (alias indirizzo mail) non può avere più di un appuntamento ad un servizio, ma può avere più appuntamenti a servizi diversi