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PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA: AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Il MIT con Circolare n. 14832 del 3 maggio 2021, proroga i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”.

Si chiarisce dunque che:

    1. per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia e
    2. per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***)

la validità delle patenti è così prorogata:

scadenza originaria scadenza prorogata
1° febbraio 2020 –31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*)
1° giugno 2020 –31 agosto 2020 1° luglio 2021 (*)
1° settembre 2020 –30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;

(***) si rappresenta che: alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267, di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

 

  1. per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
scadenza originaria scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020 29 ottobre 2021 (*)
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)
1 luglio 2021 –31 luglio 2021 (***) 29 ottobre 2021

(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267

(***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale.