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Apostille

Gli atti emessi da Autorità estere non sono automaticamente validi in Italia.

Affinché lo siano, non solo essi devono essere tradotti in lingua italiana e la traduzione deve essere autenticata, ma deve essere certo che l’autorità straniera che ha emanato l’atto è competente a farlo. L’atto deve essere legalizzato. La legalizzazione è un processo spesso lungo e complesso. L’apostille sostituisce la legalizzazione e viene apposta a norma della Convenzione dell’Aja del 1961 a cui hanno aderito moltissimi Paesi, tra cui Italia e Svizzera.

In Svizzera l’apostille viene apposta a livello cantonale.

Molti degli atti che devono essere prodotti in Consolato (ad esempio, atti di nascita, matrimonio, morte redatti su modelli internazionali plurilingue) non hanno bisogno di legalizzazione (o dell’apostilla) in quanto vi sono accordi multilaterali o bilaterali che la aboliscono.

L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato.

L’Apostille certifica la firma, la qualità legale del firmatario (che nella fattispecie è un notaio) e del sigillo o timbro riportati sulla PROCURA SPECIALE o sulla DELEGA o sulla DICHIARAZIONE.

La lista delle cancellerie di stato è disponibile al seguente link.