20 gennaio 2021: modalità operative.
È richiesta la prenotazione per: ricostruzione, rinuncia e riacquisto di cittadinanza al seguente LINK
Per informazioni, si prega di chiamare il numero 044 286 62 50 dal lunedì al venerdi dalle 12:00 alle 13:00
oppure inviare un messaggio all’indirizzo: cittadinanza.zurigo@esteri.it
Responsabile: Dott. Flavio Ceneda
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA PER DISCENDENZA (fare click qui per accedere ai dettagli)
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:
- accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
- accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
- comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
- attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero di origine italiana.
MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICA DELLA CITTADINANZA
- per filiazione
- per nascita sul territorio italiano,
- in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono
- nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
- per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
- per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).
MODALITÀ D’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA A DOMANDA
Matrimonio con cittadino\a italiano\a
I requisiti richiesti sono:
- residenza legale in Italia per un periodo di almeno due anni dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero; tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- validità del matrimonio al momento della concessione della cittadinanza;
- assenza di condanne penali;
- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.
- adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
La domanda di acquisto della cittadinanza, per i residenti in Italia, va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.
APPROFONDIMENTI: (LINK)
Dichiarazione di volontà dell’interessato
Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):
- svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
- risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.
Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
Acquisto della Cittadinanza italiana per naturalizzazione
I requisiti sono:
- dieci anni di residenza legale;
- reddito sufficiente;
- assenza di precedenti penali;
- rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
Il numero di anni può essere abbreviato a:
- tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
- cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
- sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
- non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN CASO DI PERDITA
In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:
Automaticamente
- dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.
Con domanda
- prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
- presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
- mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.