Responsabile: Dott. Flavio Ceneda
Per informazioni, si prega di chiamare il numero 044 286 62 50 dal lunedì al venerdi dalle 12:00 alle 13:00
oppure inviare un messaggio all’indirizzo: aire.zurigo@esteri.it
L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (AIRE).
La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare.
Deve iscriversi anche chi é emigrato prima dell’entrata in vigore di questa Legge e solo se il soggiorno si prevede sia superiore ai 12 mesi.
L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.
I cittadini italiani debbono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano nella sezione dei Residenti all’estero. L’iscrizione permette, tra l’altro, l’esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare all’ufficio Consolare competente per territorio tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza), che verranno poi trasmesse al Comune di iscrizione AIRE.
I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio; queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.
Come ci si iscrive all’A.I.R.E.
La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato dal Comune stesse e in alternativa dal Consolato italiano del luogo di residenza.
Le persone che richiedono l’iscrizione A.I.R.E. al Comune italiano di ultima residenza, possono rivolgersi al Consolato italiano competente per presentare la documentazione richiesta, inviando la stessa preferibilmente attraverso il portale “Fast It” Servizi Consolari Online, accessibile al seguente link: https://serviziconsolarionline.esteri.it.
Per eventuali difficoltà nel registrarsi ai Servizi consolari on line (Fast IT) o nell’inserimento dei dati si possono consultare le domande frequenti sullo stesso portale
Di seguito la documentazione necessaria:
- modulo iscrizione A.I.R.E. (compilabile direttamente sul portale FAST IT)
- copia di un documento di identità in corso di validità (passaporto, carta d’identità italiana o svizzera o di altro Stato)
- copia del libretto di soggiorno (Ausländerausweis) valido per almeno 12 mesi (di tipo L, B, C) aggiornato con il nuovo indirizzo di residenza o certificato di domicilio (Wohnsitzbestätigung) necessario per i richiedenti con permesso di soggiorno in formato tessera plastificata e per coloro che fossero in possesso della doppia cittadinanza italiana e svizzera;
- altra documentazione ritenuta necessaria e/o utile ai fini dell’iscrizione anagrafica, es. copia del contratto di lavoro da cui risulta in essere contratto a tempo indeterminato o di durata superiore ai 12 mesi
Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.
I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia sono tenuti ad informare il Consolato italiano (attraverso il portale “Fast It” Servizi Consolari Online, accessibile al seguente link: https://serviziconsolarionline.esteri.it) su ogni variazione intervenuta del luogo di residenza. Da distinguere due casistiche:
A) PER UTENTI NEL PASSATO GIA’ ISCRITTI ALL’ANAGRAFE SENZA FAST IT
Se l’iscrizione all’AIRE fosse già avvenuta utilizzando altri mezzi (posta/altro), occorre prima di tutto registrarsi al Portale Fast It creando una propria utenza. Poi richiedere “VISUALIZZARE LA PROPRIA SCHEDA”: in questo modo il portale collegherà la precedente iscrizione e si potrà utilizzarlo per future aggiornamenti di indirizzo. Per una spiegazione, consultate la nostra
Guida dedicata a tale associazione.
B) PER UTENTI ISCRITTI USANDO FAST IT
In questo caso è sufficiente dichiarare il proprio nuovo indirizzo, allegando copia del proprio documento di identità ed una attestazione dell’effettiva residenza. Per maggiori informazioni e una spiegazione del portale su come variare la propria residenza, consultate la nostra Guida per il Cambio di indirizzo.
Per eventuali difficoltà nel registrarsi ai Servizi consolari on line (Fast IT) o nell’inserimento dei dati si possono consultare le domande frequenti sullo stesso portale
Per eventuali difficoltà nel registrarsi ai Servizi consolari on line (Fast IT) o nell’inserimento dei dati si possono consultare le domande frequenti sullo stesso portale
A tal riguardo, la documentazione necessaria per comunicare la variazione di indirizzo è la seguente:
- modulo variazione A.I.R.E – (compilabile direttamente sul portale FAST IT)
- copia di un documento di identità in corso di validità (passaporto, carta d’identità italiana o svizzera o di altro Stato)
- copia del libretto stranieri (Ausländerausweis) aggiornato con il nuovo indirizzo di residenza o certificato di domicilio (Wohnsitzbestätigung) necessario per i richiedenti con permesso di soggiorno in formato tessera plastificata e per coloro che fossero in possesso della doppia cittadinanza italiana e svizzera;
- In alternativa, può essere prodotta prova dell’effettiva residenza tramite comunicazione di Ufficio statale (Cassa malattia, Autorità fiscale, etc.)
- cittadinanza
- stato civile
- composizione del nucleo familiare
- cambio di nome
- rimpatrio
La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.
Cambio del comune di residenza A.I.R.E.
Il cittadino residente all’estero ed iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano, se intenzionato, può trasferire la sua iscrizione all’A.I.R.E. di un altro comune solo nei seguenti casi:
- ha membri del proprio nucleo familiare iscritti all’A.I.R.E. (ovvero sono con lui residenti all’estero) di quel comune
- ha membri del proprio nucleo familiare iscritti all’Anagrafe della Popolazione residente nel comune italiano in cui si richiede il trasferimento.
Non sono ammesse altre motivazioni. Le richieste di cambiamento che vengono fatte in base ad altri motivi (tipicamente, in seguito all’acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione) mancano pertanto di presupposto giuridico.
IMPORTANTE:
Ai sensi del D.L. n. 69 del 13.5.1988, il nucleo familiare è quello composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.