Assistenza economica a connazionali residenti nella circoscrizione
In caso di comprovato bisogno ed in via eccezionale, l’Ufficio Consolare può prestare assistenza diretta ai connazionali che versano in una situazione di indigenza mediante corresponsione di un sussidio una tantum. Tale sussidio ha carattere di eccezionalità e non può essere concesso allo stesso connazionale ripetutamente.
Il Consolato concentra le risorse disponibili, al sostegno della fascia più povera di connazionali, sulla base di criteri valutati congiuntamente e debitamente documentati (link al DOC – PDF):
- reddito (priorità a coloro che ne sono totalmente sprovvisti, che non ricevono pensione o altre forme di aiuto sociale)
- situazione di famiglia (priorità alle persone che non hanno abitazione o/e che non hanno familiari che li possano aiutare, famiglie con minori ed anziani)
- salute (priorità a coloro che necessitano di cure prolungate e/o molto onerose)
Assistenza economica a connazionali non residenti
Ai cittadini residenti in Italia che si trovano temporaneamente all’estero e che versano in stato di occasionale ed urgente necessità, l’Ufficio consolare può concedere somme di denaro a titolo di prestito con promessa di restituzione. Di regola, tali prestiti hanno lo scopo di consentire al connazionale il rientro al proprio domicilio in Italia.
Rimpatri sanitari ed economici
Un settore particolarmente delicato dell’attività di assistenza ai cittadini italiani all’estero riguarda il rimpatrio dei connazionali che si trovino in Paesi stranieri in situazioni di gravi difficoltà. Gli interventi possibili riguardano:
- connazionali non residenti che necessitino di assistenza per il rientro in Italia per motivi sanitari;
- minori in stato di abbandono;
- malati di mente (la procedura in questo caso e’ assai complessa, perchè richiede la presenza di uno o più accompagnatori qualificati, nonchè il reperimento di ospedali specializzati);
- cittadini italiani al termine della detenzione o espulsi;
- anziani soli per i quali viene richiesto il ricovero in case di riposo in Italia.
Rimpatrio delle salme e delle urne cinerarie
Per il rimpatrio della salma, l’agenzia di pompe funebri dovrà inoltrare una richiesta al competente Comune italiano per ottenere il “nulla osta all’introduzione della salma”. Avuto il “nulla osta” dal Comune, l’agenzia incaricata dai familiari del rimpatrio a proprie spese della salma, potrà procedere.
Il Consolato Generale d’Italia in Zurigo, fornirà assistenza e consulenza in caso di rimpatrio di urne cinerarie di connazionali deceduti nel territorio della circoscrizione consolare, residenti o non residenti.
In questo ambito, un familiare dovrà recarsi presso l’ufficio “assistenza consolare e previdenza sociale” del Consolato, esibendo in originale:
- il certificato di morte;
- il certificato di cremazione;
Il Consolato rilascerà l’autorizzazione consolare per l’introduzione dell’urna cineraria in Italia che andrà presentata alla frontiera doganale e consegnata al Comune dove sarà tenuta l’urna (se in abitazione privata o al cimitero comunale).
Si fa presente che alcune Regioni e Comuni erogano rimborsi o contributi per il rimpatrio di salme.