Sono beneficiari dell’assistenza sanitaria in Svizzera, in forma diretta o indiretta, le seguenti categorie di lavoratori italiani:
SETTORE PUBBLICO
- i dipendenti delle amministrazioni statali;
- il personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero e a quello imbarcato su navi o aeromobili italiani che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero;
- il personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero;
- il personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all’estero;
- impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o a legge locale con contributi previdenziali ed assistenziali italiani;
- familiari che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
SETTORE PRIVATO
- cittadini occupati temporaneamente all’estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale);
- lavoratori residenti all’estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell’attività all’estero;
- religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33;
- collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari;
- lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all’estero un’attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all’estero;
- titolari di borse di studio presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute;
- cittadini temporaneamente all’estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all’estero per conto dello Stato italiano;
- invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero;
- familiari, che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
Condizioni per beneficiare dell’assistenza sanitaria svizzera
Per i lavoratori con regolare permesso di soggiorno l’assicurazione sanitaria è obbligatoria; bisognerà stipulare una polizza sanitaria con una compagnia privata.
I pensionati con pensione italiana e studenti che seguono corsi di studio in Svizzera titolari di una Tessera “TEAM”, previa comunicazione alle autorità cantonali, possono ottenere il tesserino “LAMAL” e quindi assistenza medica gratuita di base. La LAMAL si rivale poi presso il servizio sanitario nazionale italiano.
L’assistenza sanitaria all’estero spetta ai beneficiari individuati dal DPR 618/80 qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o da prestazioni fornite dal datore di lavoro.
Sono pertanto esclusi quali beneficiari dell’assistenza sanitaria ai sensi del DPR 618/80:
- coloro che in virtù di espresse disposizioni normative vigenti nello stato in cui esplicano la propria attività lavorativa, godono in loco dell’assistenza sanitaria o perché sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare il lavoratore con istituto assicurativo pubblico o privato;
- coloro che godono di assistenza sanitaria fornita dal datore di lavoro a prescindere da un espresso obbligo normativo in tal senso.
Nei casi in cui l’assistenza sanitaria di cui ai casi a) e b) non raggiunga i livelli di assistenza garantiti dal SSN si provvederà ai sensi del DPR 618/80 che ha la funzione di integrare l’assistenza sanitaria del lavoratore, fino ai livelli del SSN.
L’assistenza sanitaria è garantita in forma diretta ai lavoratori che si recano per motivi di lavoro in Svizzera.
Il documento idoneo per ottenere l’assistenza sanitaria è il Modello E106: il modulo assicura, al lavoratore ed ai familiari a carico, l’assistenza sanitaria in forma diretta.
Prestazioni previste all’estero
L’assistenza sanitaria al lavoratore di diritto italiano è garantita in base alle stesse regole e livelli riconosciuti al lavoratore residente nello Stato membro. L’assistenza sanitaria è in forma diretta senza corresponsione di alcun onere derivante dalla prestazione stessa, fatta eccezione per l’eventuale quota di partecipazione alla spesa prevista dalla legislazione locale del Paese estero. Tale spesa è a carico dell’assistito e non può essere oggetto di rimborso.
In alcuni Paesi l’assistenza sanitaria è gestita da assicurazioni private ed è in forma indiretta. Pertanto l’assicurato, pur in possesso del modello E106, dovrà pagare anticipatamente le prestazioni sanitarie e successivamente chiedere il rimborso alla Cassa mutua di iscrizione estera.
Posizione sanitaria in Italia durante il soggiorno in Svizzera per motivi di lavoro
I soggetti beneficiari dell’assistenza sanitaria da parte dello Stato italiano ai sensi del DPR n.618/80, durante la loro permanenza all’estero per motivi di lavoro, saranno sospesi dagli elenchi dei medici generici e pediatri di libera scelta, nei casi in cui la permanenza si protragga per oltre un mese, pur rimanendo iscritti al SSN italiano.
La disposizione normativa – art.7 della Legge 7.8.1982, n. 526 – è finalizzata al contenimento della spesa sanitaria, infatti la mancata cancellazione comporta un indebita corresponsione di compensi ai medici e una duplicazione della spesa essendo il soggetto assistito con altre modalità dallo Stato (assistenza diretta o indiretta).
Detta sospensione deve essere effettuata solo per periodi superiori a trenta giorni con decorrenza dalla data effettiva di assunzione all’estero.
Assistenza sanitaria per brevi periodi in Svizzera
I lavoratori che si recano in Svizzera in temporaneo soggiorno per motivi di turismo o per brevi missioni potranno ottenere le prestazioni necessarie, attraverso la TEAM – Tessera europea assicurazione malattia – o il certificato sostitutivo provvisorio della stessa.
Prestazioni previste
La TEAM garantisce il diritto all’accesso diretto alle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie “nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora”.
Pertanto in caso di necessità, per ottenere le cure nel Paese estero, sarà necessario rivolgersi direttamente ai prestatori di cura della località estera. La Tessera Sanitaria deve essere presentata dal cittadino per avere accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale o del Paese europeo dove si trova.
Nel caso in cui il cittadino non ne sia ancora in possesso, sulla ricetta deve essere riportato il Codice Fiscale nell’apposito spazio.
Le cure sanitarie vengono erogate, generalmente in forma diretta, in base alle stesse regole che lo Stato di temporaneo soggiorno applica ai propri assicurati residenti, per cui, ove sia previsto il pagamento del ticket per una determinata prestazione, questo resta a carico dell’assistito e non si può pretenderne il rimborso al rientro in patria.
La TEAM sostituisce il modello E111 cartaceo e permette ad un cittadino in temporaneo soggiorno in un paese dell’Unione Europea e in Svizzera di ricevere le cure medicalmente necessarie e richieste dal suo stato di salute. Nel caso in cui il cittadino non sia ancora in possesso della TEAM,per usufruire delle prestazioni sanitarie deve richiedere all’Azienda USL di appartenenza il rilascio del certificato sostitutivo provvisorio.
La Tessera Sanitaria ha validità di cinque anni, salvo diversa indicazione da parte della Azienda U.S.L. di assistenza. In prossimità della scadenza, l’Agenzia delle Entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova Tessera a tutti i soggetti per i quali non sia decaduto il diritto all’assistenza.
Ulteriori informazioni sull’assistenza sanitaria per coloro che soggiornano temporaneamente in Svizzera (turisti, studenti, lavoratori distaccati, persone in viaggio d’affari, persone alla ricerca di lavoro e persone che si recano temporaneamente in Svizzera al fine di seguire un trattamento al termine del quale intendono fare ritorno in patria) possono essere ottenute dalla Istituzione comune LAMAL, Gibelinstrasse, 25 Postfach CH-4503 Solothurn Tel: 0041 (0) 32 625 48 20 Fax: 0041 (0) 32 625 48 29, e-mail: info@kvg.org, la principale istituzione di assistenza pubblica svizzera.
Cittadini italiani residenti in Svizzera che si trovino in temporaneo soggiorno in Italia
I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco.
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia.
Tuttavia, ai sensi del D.M. 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.