Dal 13/05/2021 è in vigore l’Accordo tra Italia e Svizzera per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida.
In Svizzera vige l’obbligo di convertire la patente italiana in quella svizzera entro un anno dal trasferimento di residenza in Svizzera. Senza la conversione non è possibile guidare in Svizzera per chi vi risiede da più di 1 anno.
Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l’obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. Si invitano pertanto i connazionali a fare il necessario rivolgendosi agli uffici cantonali della circolazione stradale svizzeri competenti.
Dopo 5 anni di residenza in Svizzera non è più possibile convertire la patente italiana (art. 6 dell’Accordo). Pertanto, chi risiede in Svizzera da più di 5 anni, se vuole circolare nel Paese elvetico, deve procedere con gli esami di rito previsti dalla normativa locale per l’ottenimento della patente svizzera.
La patente di guida svizzera è valida ai fini della circolazione in Italia
- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia;
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia;
- senza limitazioni temporali se il titolare, pur soggiornando in Italia, ha mantenuto la residenza in Svizzera.
RINNOVO PATENTE ITALIANA (su appuntamento)
Si può rinnovare la patente italiana ai fini della richiesta della conversione in quella svizzera.
Possono richiedere il rinnovo i funzionari internazionali e coloro che non guidano in Svizzera la patente italiana presso questo Consolato Generale a queste condizioni:
- iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) da non meno di sei mesi;
- patente in corso di validità o scaduta da meno di cinque anni;
- documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità) in corso di validità;
- certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psico-fisici rilasciato dal medico di fiducia di questo Consolato Generale che trova al seuente Link; https://conszurigo.esteri.it/chi-siamo/la-rete-consolare/medici-di-riferimento/
- una foto a colori recente.
N.B: Dopo 5 anni di residenza in Svizzera non è più possibile convertire la patente italiana (art. 6 dell’Accordo). Pertanto, chi risiede in Svizzera da più di 5 anni, se vuole circolare nel Paese elvetico, deve procedere con gli esami di rito previsti dalla normativa locale per l’ottenimento della patente svizzera.
Richiesta Appuntamento :quando si sara’ in possesso del certificato medico si dovra’ inviare una email a notarile.zurigo@esteri.it per un appuntamento
Si ricorda che al momento del rinnovo si dovrà consegnare il certificato medico, una sua foto recente, esibire la patente italiana scaduta o in scadenza e un suo documento di identità valido (carta di identità o passaporto).
FURTO O SMARRIMENTO PATENTE DI GUIDA ALL’ESTERO
Il Consolato non rilascia i duplicati delle patenti di guida smarrite o rubate. Per tale servizio occorre rivolgersi alla Motorizzazione Civile di competenza o all’ACI dopo aver denunciato agli organi di polizia locali lo smarrimento o il furto.
Una volta tornati in Italia, bisogna presentare una nuova denuncia agli Organi di Polizia italiani (D.P.R. 104 del 09.03.2000) e seguire la normale procedura per la richiesta del duplicato della patente a seguito di furto o smarrimento.
ULTERIORI INFORMAZIONI PER GUIDA ALL’ESTERO
Per guidare all’estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza. Per maggiori informazioni, si invita a consultare la pagina del sito del Ministero degli Affari Esteri Link https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/autoveicoli_e_patenti/patenteguida/
RADIAZIONE AUTO:
Come disposto dalla Legge n. 145/2018 comma 1135 lett.b) n. 2) a partire dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova disciplina che regolamenta la radiazione per definitiva esportazione all’estero introdotta con l’art. 5 c.1 lett.g) del D.lgs. 98/2017.
L’avvenuta modifica dell’art. 103 del C.d.s. prevede che la radiazione per esportazione all’estero debba essere richiesta dall’avente diritto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) previa revisione del veicolo con esito positivo.
La radiazione per definitiva esportazione deve, quindi, essere richiesta autonomamente dall’intestatario, o dall’avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA), presso uno degli uffici ACI dislocati su tutto il territorio nazionale prima che il veicolo venga esportato.
Il veicolo può circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico e a partire dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
In caso di furto, smarrimento o distruzione del Certificato di proprietà (CdP) o del Foglio complementare, va richiesto il rilascio del duplicato all’ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) secondo le modalità consultabili nel seguente sito: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/perdita-documenti.html
ALLEGATI: