In Svizzera vige l’obbligo di convertire la patente straniera in quella svizzera entro un anno dall’arrivo, se lei non guida e desidera rinnovare la patente italiana deve sottoporsi alla visita medica di controllo presso uno dei due studi medici di riferimento che trova nel seguente LINK.
Quando avrà ottenuto il certificato medico potrà inviare una email a notarile.zurigo@esteri.it per un appuntamento (la patente non dovrà essere scaduta da più di 5 anni e non dovrà essere illeggibile o deteriorata).
Al momento del rinnovo dovrà consegnare il certificato medico e una sua foto recente (formato tessera). Dovrà esibire la patente italiana scaduta o in scadenza e un suo documento di identità valido (carta di identità o passaporto).
Il Consolato non rilascia i duplicati delle patenti di guida smarrite o rubate. Per tale servizio occorrerà rivolgersi alla Motorizzazione Civile di competenza o all’ACI dopo aver denunciato agli organi di polizia lo smarrimento o il furto.
GUIDARE IN ITALIA CON PATENTE ITALIANA
in base all’art. 3 dell’accordo tra Italia e Svizzera per il riconoscimento reciproco in materia di patenti di guida del 13.5.2021:
la patente di guida svizzera è valida ai fini della circolazione in Italia
- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia;
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia;
- senza limitazioni temporali se il titolare, pur soggiornando in Italia, ha mantenuto la residenza in Svizzera.
RADIAZIONE AUTO:
Come disposto dalla Legge n. 145/2018 comma 1135 lett.b) n. 2) a partire dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova disciplina che regolamenta la radiazione per definitiva esportazione all’estero introdotta con l’art. 5 c.1 lett.g) del D.lgs. 98/2017.
L’avvenuta modifica dell’art. 103 del C.d.s. prevede che la radiazione per esportazione all’estero debba essere richiesta dall’avente diritto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) previa revisione del veicolo con esito positivo.
La radiazione per definitiva esportazione deve, quindi, essere richiesta autonomamente dall’intestatario, o dall’avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA), presso uno degli uffici ACI dislocati su tutto il territorio nazionale prima che il veicolo venga esportato.
Il veicolo può circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico e a partire dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
In caso di furto, smarrimento o distruzione del Certificato di proprietà (CdP) o del Foglio complementare, va richiesto il rilascio del duplicato all’ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) secondo le modalità consultabili nel seguente sito: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/perdita-documenti.html
ALLEGATI: