Responsabile: Dr.ssa Maria Tramontana
Per informazioni si può chiamare il numero 0442866229 dal lunedì al venerdì 12:00 – 13:00.
Per richiesta di un appuntamento per l’erogazione di un servizio notarile si invita ad inviare un e-mail alla seguente casella postale elettronica: notarile.zurigo@esteri.it.
| Normativa riferimento per l’esercizio di funzioni notarili da parte degli uffici consolari: Art. 28 del DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011 n. 71, che stabilisce quanto segue:
Funzioni notarili
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Si sottolinea che l’ufficio notarile del Consolato non è un ufficio legale, pertanto non si fornisce consulenza legale sulla tipologia di atti notarili da stipulare in ordine alla risoluzione di complesse situazioni contrattuali o successorie o sulla loro convenienza economica.
Si invita ad indicare nell’email la tipologia di atto da stipulare, che resta sotto la totale responsabilità del cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare, sotto il profilo della valutazione in termini di appropriatezza ed efficacia dell’atto stesso.
È fortemente raccomandato l’invio in formato word del testo dell’atto da stipulare insieme a tutta la documentazione necessaria per l’atto stesso, inclusa copia dei documenti di identità in corso di validità, del permesso di soggiorno e del codice fiscale di tutte le persone citate nell’atto.
Le bozze di procura già predisposte da notaio, legale di fiducia o professionista potranno essere anticipate per email all’indirizzo: notarile.zurigo@esteri.it
Il servizio notarile è dedicato prioritariamente ai cittadini iscritti AIRE; tuttavia, si potrà dare seguito anche a richieste di cittadini non iscritti AIRE che rivestano effettivo carattere di massima necessità e urgenza, ove ricorra il rischio di un eventuale grave pregiudizio agli interessati.
Si informa che per le attività di autenticazione di firma ci si può anche rivolgere agli Uffici Notarili Svizzeri, cliccando qui.
Si ricorda di presentarsi all’appuntamento muniti di documento di riconoscimento.
Si fa presente che per i seguenti atti:
- atto notorio in forma pubblica
- procura a donare
- procura per accettazione di donazione
sono richiesti due testimoni, non dipendenti del Consolato, che devono essere:
- cittadini italiani
- maggiorenni
- né parenti, né affini, né coniugi delle parti
SERVIZI EROGATI
PROCURE
La procura è un atto con il quale si dà la facoltà ad un’altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).
Le procure si dividono in due categorie:
- procure generali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione totale di tutti i suoi affari e beni, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato
- procure speciali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude
Revoca procure
Il diritto italiano prevede che tutti gli atti notarili, quindi anche le procure e le revoche di procure, siano registrati. La revoca di una procura deve essere effettuata rispettando le stesse modalità attraverso le quali essa fu conferita. Se, ad es., all’atto da revocare presenziarono dei testimoni, alla revoca di tale atto dovranno, non diversamente, intervenire due testimoni.
ATTO DI RINUNCIA ALL’EREDITA’ DI CITTADINI MAGGIORENNI
Inviare richiesta a : notarile.zurigo@esteri.it
E’ necessario inviare i seguenti dati e documentazione:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale della persona che intende rinunciare
- copia di un documento di riconoscimento italiano in corso di validità (passaporto o carta d’identità);
- nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data del decesso, (allegare copia dell’atto di morte) e legame di parentela con il/la rinunciante.
- Indicazione del comune di ultima residenza in Italia o del Comune di iscrizione AIRE del/la deceduto/a.
Una volta ricevuta la richiesta ed esaminata la documentazione, verrà fissato l’appuntamento per la firma dell’atto.
N.B.: La rinunzia all’eredità (art. 519 cod. civ.) deve essere inserita, ai sensi dell’art. 52 disp. att. cod. civ. nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione sia aperta la successione.
La dichiarazione effettuata presso questo Consolato Generale deve, pertanto, essere successivamente registrata, a cura dell’interessato, presso la Cancelleria successioni del competente Tribunale italiano. Per modalità di registrazione e pagamento della relativa imposta contattare direttamente il Tribunale competente.
L’istanza, corredata della necessaria documentazione, deve essere inviata per email a: notarile.zurigo@esteri.it
L’istanza deve essere presentata dai genitori congiuntamente o da colui che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
N.B.: Il Console Generale, in veste di Giudice Tutelare, può autorizzare l’istanza così come proposta dalle parti o rigettarla se, dopo aver valutato l’interesse per il minore, non la ritenga tuttavia vantaggiosa. E’ facoltà dell’Ufficio richiedere la produzione di ulteriore documentazione.
ATTO DI ACCETTAZIONE O RINUNCIA ALL’EREDITA’ DI CITTADINI MINORENNI
In base al D. Lgs. 71/2011 il Console Generale esercita nei confronti dei cittadini minorenni, residenti in questa circoscrizione consolare ed iscritti all’AIRE, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela e di curatela, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare. In tal caso, i genitori o gli esercenti la responsabilità sui figli minori, residenti in questa circoscrizione consolare e iscritti all’AIRE, devono presentare istanza al Console Generale in qualità di giudice tutelare per le accettazioni/rinunce all’eredità.
AUTOCERTIFICAZIONE
Per “autocertificazione” si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge 15/1968). Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi dell’Unione Europea.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Certificati sostituiti dall’autocertificazione
L’autocertificazione può essere sostitutiva di normali certificazioni, si può dunque ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:
- adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
- assenza di condanne penali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
- cittadinanza;
- codice fiscale o partita IVA;
- data e luogo di nascita;
- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- esami sostenuti universitari e di stato;
- esistenza in vita;
- godimento dei diritti politici;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- nascita del figlio;
- posizione agli effetti degli obblighi militari;
- qualità di casalinga;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di vivenza a carico;
- qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
- qualifiche professionali;
- residenza;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- stato di celibe, coniugato o vedovo;
- stato di famiglia;
- titoli di abilitazione;
- titoli di aggiornamento;
- stato di disoccupazione;
- titoli di formazione;
- titoli di qualificazione tecnica;
- titoli di specializzazione;
- titoli di studio acquisiti;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Casi in cui l’autocertificazione non è mai ammessa
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità all’Ue;
- marchi;
- brevetti.
Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificati
La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.
Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche.
Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
ATTI NOTORI
Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.
La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco .
Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.
Validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.
Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).
Casi in cui la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ai cittadini
Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.
Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
Documenti di riconoscimento e di identità
In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:
- il passaporto;
- le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.